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Whistleblowing 190

Gestione delle segnalazioni – Whistleblowing 190

 

(Non utilizzare questa pagina per suggerimenti o reclami relativi ad anomalie o carenze, comunicazioni)

ANAS si è dotata di un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi di anticorruzione e trasparenza, nell’ambito del quale è previsto l’istituto del “Whistleblowing 190”, che consente di segnalare direttamente al RPCT irregolarità e illeciti potenzialmente idonei a ledere l’interesse o l’integrità della Società, il tutto con ogni garanzia di riservatezza.

 

Chi può segnalare

In considerazione di quanto previsto dall’art. 3, D.Lgs. n. 24 del 2023, le segnalazioni possono essere effettuata da:

  • dipendenti, lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, volontari e tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso ANAS;
  • lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso ANAS;
  • azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

 

Le segnalazioni – conosciute nell’ambito del proprio contesto lavorativo - possono essere effettuate, non solo in costanza di rapporto, ma anche:

  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 

ANAS incoraggia le segnalazioni in cui è individuata l’identità del segnalante, in quanto rendono possibile attivare flussi informativi utili alla più efficace gestione della segnalazione, nonché a fornire riscontro al segnalante stesso sullo stato delle istruttorie svolte. Sono comunque ammesse segnalazioni in forma anonima.

 

Cosa può essere oggetto di segnalazione

Le segnalazioni al RPCT possono riguardare le irregolarità, gli illeciti o le disfunzioni di cui al D.Lgs. 24 del 2023, inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione: trattasi, in particolare, di fatti e/o di comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) già accaduti o che molto verosimilmente potrebbero accadere, riferibili al personale ANAS o alle Società da questa controllate e idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, ad ANAS, alle Società da questa controllate o al Gruppo FS.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza e rispetto ai quali lo stesso abbia fondati motivi per ritenere che siano veri; esse devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non costituiscono segnalazioni c.d. Whistleblowing 190: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

 

Canale interno di gestione segnalazioni “Whistleblowing 190”

Il canale “Whistleblowing 190” è strutturato in modo da garantire l’assoluta riservatezza circa l’identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Gli unici soggetti abilitati a gestire la segnalazione sono, infatti, il RPCT e il Responsabile della struttura Supporto RPCT.

La trasmissione della segnalazione è possibile attraverso diverse modalità:

  • invio del Modello segnalazione di condotte illecite per posta ordinaria al RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI ANAS, VIA MONZAMBANO 10 – 00185 ROMA, specificando sulla busta “RISERVATA PERSONALE” (segnalazione in forma scritta);
  • invio del Modello segnalazione di condotte illecite per posta elettronica, con e-mail indirizzata a whistleblowing190@stradeanas.it (segnalazione in forma scritta);
  • dichiarazione orale, verbalizzata e sottoscritta dal segnalante, rilasciata direttamente al RPCT nel corso di apposita audizione fissata entro un termine ragionevole rispetto al momento della richiesta (segnalazione in forma orale);
  • dichiarazione resa utilizzando il sistema di messagistica vocale che è, attualmente, in fase di implementazione (segnalazione in forma orale).

 

Successivamente all’inoltro della segnalazione, ed in particolare, entro sette giorni dalla ricezione della stessa, la Struttura competente rilascerà all’interessato avviso di ricevimento, provvedendo a dare corretto seguito alla segnalazione ricevuta. Conformemente a quanto previsto dall’art. 5 D.Lgs. 24 del 2023, entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento e comunque, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, la persona segnalante riceverà adeguato riscontro.

Ove la segnalazione “Whistleblowing 190” pervenga erroneamente ad altra Struttura Organizzativa, si provvederà alla trasmissione tempestiva della stessa al RPCT, assicurando il rispetto dei criteri di massima riservatezza e le modalità idonee a tutelare il segnalante, nonché l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.

 

Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Oltre all’utilizzo del canale “Whistelblowing 190”, il segnalante ha a disposizione il canale di segnalazione esterna attivato e gestito dall’ANAC che, nella sezione dedicata del proprio sito internet, ne illustra presupposti e modalità per l’utilizzo.

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e divulgazioni pubbliche di violazioni nei casi espressamente previsti dalla norma. La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’ANAC è consentita in casi tassativi e, in particolare, quando il Segnalante:

  • abbia già effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
  • abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

 

La tutela della riservatezza

Nel rispetto delle previsioni di legge, ANAS garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante e vieta ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti dello stesso in conseguenza della segnalazione, ivi inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi soggetti, quali parenti e colleghi del segnalante o soggetti giuridici di cui lo stesso sia proprietario.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all’esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all’attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell’identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Oltre all’identità del Segnalante, ANAS tutela la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, assicurando che ogni comunicazione relativa alla loro identità sia rispettosa del criterio “need to know” (principio in forza del quale l’accesso a determinate informazioni è consentito solo se necessario - e nei limiti di quanto necessario - per l’esecuzione delle attività di propria competenza secondo le mansioni assegnate aziendalmente).

 

Trattamento dei dati personali

Nell’ambito del processo di gestione delle segnalazioni, i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali.

PRIVACY | Anas S.p.A. (stradeanas.it)

 

Altre segnalazioni

Oltre al canale “Whistleblowing 190”, ANAS dispone di altri due canali interni di segnalazione:

  • il canale “Whistleblowing 231”, che riguarda le segnalazioni di competenza dell’Organismo di Vigilanza (OdV) aventi ad oggetto condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente, conosciute in ragione delle funzioni svolte;
  • il canale “Segnalazioni al Comitato Etico”, che è utilizzabile per le segnalazioni non “Whistleblowing 190” (anonime o firmate) e non “Whistleblowing 231” (anonime o firmate), relative a fatti e/o comportamenti riferibili al personale ANAS o alle Società da questa controllate o a terzi, idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale alla ANAS, alle sue controllate o al Gruppo FS.

 

 

FAQ: Gestione delle segnalazioni