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Pedaggi A24 e A25

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Il pedaggio autostradale è l’importo che l’utente è tenuto a pagare per l’uso dell’autostrada, commisurato ai chilometri percorsi, alle caratteristiche dell’infrastruttura (di “pianura” o di “montagna”) e al tipo di veicolo utilizzato. 


Come si paga

Il pedaggio può essere corrisposto attraverso le seguenti modalità di pagamento:

  • In contanti, su porte manuali o attraverso le casse automatiche;
  • Con dispositivi di telepedaggio;
  • Con Viacard a Scalare e di C/C;
  • Con Carte di Credito e di Debito convenzionate (Visa, Eurocard/Mastercard, American Express), con Bancomat (Fastpay).

La segnaletica apposita installata ai caselli indica le diverse modalità di pagamento, come illustrato in questo PDF.

Calcola il tuo pedaggio.

 

Fatturazione pedaggi

Per transiti effettuati in uscita sulla rete autostradale di competenza Anas S.p.A., i cui pedaggi sono stati pagati contestualmente al transito in contanti, con carte di credito, debito o prepagate o  si riferiscono a rapporti di mancato pagamento pedaggio pagati, è possibile richiederne la fattura inviando insieme agli originali degli scontrini pagati il modulo richiesta fatturazione pedaggi,  mediante posta ordinaria o raccomandata a:

Anas Spa Area Gestione A24-A25 
Fatturazione Pedaggi Contestuali 
Via G. V. Bona, 105
00156 ROMA  

 

In caso di mancato pagamento del pedaggio

In alcuni casi può accadere che il pedaggio non venga corrisposto (ad esempio per mancanza di denaro, di carte Viacard, Bancomat o Carte di Credito, oppure per l’errata lettura delle stesse). In nessun caso è consentito procedere in retromarcia: in porta automatica, occorre premere il pulsante di richiesta assistenza e attendere la risposta dell’operatore. Se non è possibile risolvere il problema, viene fotografata la targa ed emesso uno scontrino contenente un Rapporto di Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP). L’importo, senza alcuna maggiorazione, dovrà essere pagato entro e non oltre 15 giorni dalla data del transito nei seguenti modi:

Trascorsi 15 giorni, l’importo sarà maggiorato degli oneri di accertamento (art. 176/11 bis, Nuovo Codice della Strada).

In caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi saranno trasmessi alla Polizia Stradale per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176, comma 11 e 21, del Dlvo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento contestuale del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 ad € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore), salvo non ricorrano i presupposti di cui all’art. 176 comma 17 del disposto normativo di cui sopra.

Al pagamento del pedaggio e degli oneri di accertamento previsti dall’articolo 372 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti preposto alla gestione dei rapporti di mancato pagamento al numero 0641592470 (scelta 1 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00) oppure tramite e-mail: rmpp@stradeanas.it.

 

In caso di smarrimento del biglietto 

Il pedaggio da pagare nel caso in cui hai smarrito oppure non ritirato il biglietto di ingresso è, per legge, calcolato dal casello di entrata più lontano:

  • se intendi effettuare un pagamento elettronico con carte certificando contestualmente la stazione di entrata in maniera semplice e guidata, è disponibile il servizio Paga online il mancato pagamento .

Anas si riserva, comunque, di effettuare successivi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti preposto alla gestione dei rapporti di mancato pagamento al numero 0641592470 (scelta 1 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00) oppure tramite e-mail: rmpp@stradeanas.it.

 

Mancato pagamento del pedaggio in caso di sciopero

Lo sciopero del personale non esime l’utente dal pagamento del pedaggio autostradale, che è comunque sempre dovuto in quanto costituisce un preciso obbligo di legge ai sensi dell’art. 176 comma 11 bis del DLgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. noto come “Codice della Strada”.

Qualora, in caso di sciopero, non fossi riuscito a regolarizzare il pedaggio, ti invitiamo ad inviare una e-mail a rmpp@stradeanas.it seguendo queste indicazioni:

  • l’oggetto deve essere così composto: “Sciopero del gg/mm/aaaa  Stz. Entrata- Stz. Uscita”
    es.  Sciopero del 3/10/2022  L’Aquila Ovest - L’Aquila Est;
  • nella e-mail descrivi brevemente l’accaduto, indicando l’orario di uscita e la targa dell’autovettura;
  • compila il modulo di autocertificazione del casello di ingresso e allegalo alla e-mail insieme a un documento d’identità.

Appena ricevuta l’e-mail effettueremo le verifiche del caso, ultimate le quali risponderemo indicandoti le modalità tramite cui pagare.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti preposto alla gestione dei rapporti di mancato pagamento al numero 0641592470 (scelta 1 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00) oppure tramite e- mail: rmpp@stradeanas.it.

 

Esenti a norma di legge

Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992, n.495 comma 2 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento del pedaggio:

  • I veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell’Anas muniti di segni contraddistintivi;
  • I veicoli dell’Arma dei Carabinieri con targa C.C. o E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all’Arma dei Carabinieri;
  • I veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici;
  • I veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
  • I veicoli con targa G.d.F.;
  • I veicoli con targa POLIZIA PEN o POLIZIA PENITENZIARIA;
  • I veicoli delle forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del servizio al seguito di autocolonne;
  • I veicoli delle Forze Armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso alle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;
  • I veicoli dei funzionari del Ministero dell’Interno, dell’Anas, della Direzione generale della M.C.T.C., dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

Sono esentati dal pagamento del pedaggio anche i veicoli targati CP (Capitaneria di Porto) e i mezzi di soccorso meccanico autorizzati all’intervento dalla nostra Sala Operativa.

 

Modulistica

Modulo richiesta fatturazione pedaggi Apri il Modulo richiesta fatturazione pedaggi
Modulo di autocertificazione del casello di ingresso Apri il Modulo di autocertificazione del casello di ingresso

Paga Online

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